sabato 24 marzo 2012

Segreto di Stato


segreto di  Stato
Il segreto di Stato è un vincolo posto su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui divulgazione può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato.
Si tratta di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto vertice del potere esecutivo.
Quanto agli effetti, il segreto di Stato:
  • impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto
  • si differenzia dalle classifiche di segretezza (la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo) che non sono opponibili all’Autorità giudiziaria
Considerata l’importanza degli effetti, la legge prevede dei limiti all’esercizio di questa prerogativa del Presidente del Consiglio:
  • limiti oggettivi: il segreto di Stato non può mai riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale (ipotesi già prevista dalla legge 801/77) o concernenti fatti di terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di stampo politico-mafioso (ipotesi aggiunte dalla riforma)
  • sistema di controllo: il Presidente del Consiglio deve comunicare i casi di conferma del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) che, se ritiene infondata l’opposizione, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni 
  • limiti temporali: la durata del vincolo non è più illimitata ma fissata in 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio. La durata complessiva non può essere superiore a 30 anni
Infine, la legge 124/07 dispone che se l’opposizione del segreto di Stato determina un contrasto con l’Autorità giudiziaria a decidere sia la Corte Costituzionale, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può, in nessun caso, essere opposto. 

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